Dal 04.05.2020 e fino al 17.05.2020 si applicheranno le disposizioni previste dal DPCM del 26.04.2020, in sostituzione di quelle stabilite dal DPCM del 10.04.2020.
Attenzione però: il nuovo decreto non fa “tana libera tutti”. Andiamo a vedere cosa è consentito e cosa no.
Sono consentiti (nell’ambito della propria Regione) gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. Sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (in ogni caso va rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e devono essere utilizzati i dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
È considerato situazione di necessità uscire per andare ad acquistare beni alimentari o di prima necessità.
È consentito l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, ma evitando rigorosamente ogni assembramento e mantenendo distanziamento interpersonale di almeno un metro.
È consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, i minori o le persone non completamente autosufficienti possono avere un accompagnatore. In ogni caso va rispettato il distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione dei soli congiunti, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, le funzioni sono da svolgere possibilmente all’aperto rispettando distanziamento interpersonale di almeno un metro ed indossando la protezione delle vie respiratorie.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione da asporto.
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati.
Sono sospese: le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza del pubblico in ogni luogo; feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private; è sospesa ogni attività nei cinema, teatri, musei, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche. Sono sospese le aperture dei musei
Sono sospese le cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, ferma la possibilità di attività formative a distanza.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (con eccezione per l’erogazione delle prestazioni di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici della Motorizzazione civile.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, con eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (indicate nell’allegato 1 del nuovo DPCM). Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. In ogni caso deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Sono sospese le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e di rifornimento carburante (esclusi quelli sulle autostrade che possono vendere solo prodotti da asporto, nonché negli ospedali ed aeroporti).
Sono sospese le attività relative ai servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, con eccezione delle lavanderie e tintorie, nonché delle pompe funebri.
Sono previsti obblighi per gli esercizi commerciali, la cui attività non è sospesa, che sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni (le misure sono elencate nell’allegato 5 del nuovo DPCM).
Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività nel settore agricolo, zootecnico.
È vietato spostarsi in una regione diversa da quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
È vietato uscire dalla propria abitazione alle persone con sintomatologia da infezione alle vie respiratorie e febbre (maggiore a 37,5° C); in tal caso bisogna contattare il medico curante.
È vietato uscire dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al Covid-19.
È vietata ogni forma di assembramento sia in luoghi pubblici che privati.
È vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
Sanzioni Amministrative e Penali
Sanzioni: la violazioni delle norme emanate per contenere l’emergenza Covid-19 sono punite con sanzioni amministrative e sanzioni penali.
Per chi si sposta dalla propria abitazione senza valido motivo (necessità, lavoro, salute), nonché per gli esercenti attività commerciali e/o imprenditoriali, interessati dalla temporanea chiusura dell’attività o dall’organizzazione della stessa in modo da evitare assembramenti, è prevista la sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.
Se la violazione è commessa mediante l’utilizzo di un veicolo, è previsto l’aumento della sanzione fino ad un terzo.
Per gli esercenti attività commerciali e imprenditoriali il mancato rispetto delle misure di contrasto, dettate dal D.L. 19/2020 è prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Sanzioni penali
Per la falsa attestazione resa sulla autodichiarazione, si applica l’art.492 c.p., che prevede la reclusione da 1 a 6 anni.
Per il mancato rispetto della quarantena si applica art.260 R.D. n.1265/1934, e punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
(Fonti: DPCM 26.04.2020 – D.L. 19/2020)
Scrivi commento
Bell'articolo ma... (domenica, 03 maggio 2020 12:33)
Avete dimenticato di scrivere che anche incontrare amici è vietato
E anche per chi fa la spesa (domenica, 03 maggio 2020 12:42)
L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
...... (domenica, 03 maggio 2020 13:07)
Solo Zingaretti non concede nulla di più del decreto.
... è allineato (domenica, 03 maggio 2020 13:54)
... potrebbe non essere così?
Marco. (domenica, 03 maggio 2020 14:56)
Ci sarà un aggiornamento il 18 maggio. Aspettiamo con pazienza quella data e teniamo duro. Le attuali misure nn portano consensi, servono ad evitare ulteriori drammi. Se fossimo stati nelle mani del Grande ignorante avremo avuto una situazione lombarda in tutta Italia.
chissà se (domenica, 03 maggio 2020 16:13)
torneremo mai a berci un campari al bar
cittadino incazz.......... (lunedì, 04 maggio 2020 06:34)
dovevate acrivere pure che e vietato pure a tutti i politici italiani che la finissero di rompere i coglioni e aiutassero il popolo che e esasperato e alla fame. allora si continua a stare a casa. altrimenti se non si lavora cosa mangiamo visto che lo stato non da un cazzo, i cittadini o muoiono con covid-19 o muoiono di fame.
romano (lunedì, 04 maggio 2020 14:06)
oggi 4 maggio, somma e solita babilonia creata dai soliti politici del Lazio, confusi o incapaci. In bici si può uscire dal 4, anzi no, ma solo dal 6.5.. Ma forse si può uscire dal 4, ma i pubblici ufficiali di controllo sanno che la data nel Lazio è dal 6.5: verbalizziamo o lo condoniamo. Poveri utenti della strada ! me compreso ovviamente.
la verità (martedì, 05 maggio 2020 19:51)
Il coronavirus non esiste. E' un' invenzione. Non è mai esistito un virus peggiore della peste bubbonica. Questa è una speculazione senza precedenti. C'è un piano ben stabilito al quale tutti stiamo cedendo. Nemmeno gli scienziati ne sono a conoscenza in quanto danno loro molecole da analizzare create appositamente in laboratorio. Poi, fate voi...