I genitori separati o divorziati possono esercitare liberamente il proprio diritto di visita dei figli?
È consentito uscire di casa per prendere o riportare i figli all'altro genitore?
Possono considerarsi
questi spostamenti "necessari" e, quindi, leciti? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Armando Capua il quale così ci risponde:
Il DPCM dell’8 marzo 2020, consentiva gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio”, successivamente, le FAQ diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno previsto espressamente tale possibilità: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”.
In data 11.03.2020 il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso d’urgenza depositato da un padre separato, ha stabilito che i genitori dovevano attenersi alle condizioni stabilite nel verbale di separazione, motivando che sia i D.M. dell'8 e 9 marzo 2020 non vietano l'esercizio di tale diritto.
L’entrata in vigore del DPCM del 22.03.2020 ha messo in crisi il diritto di frequentazione dei figli per i genitori separati o divorziati, in quanto detto provvedimento ha soppresso le parole: “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Pochi giorni dopo (26.03.2020) il Tribunale di Bari ha accolto l’istanza presentata da un genitore collocatario volta a sospendere il diritto di visita dell’altro genitore, che abitava in un Comune diverso.
Finalmente, nella FAQ dell’01.04.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiarito che: “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro.
Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
È, quindi, chiara la posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il diritto di visita non si sospende, a nulla rilevando la circostanza di doversi spostare da un Comune all’altro.
Ma vi è di più, nel suddetto chiarimento, si ha riguardo anche a quelle situazioni di crisi familiare “di fatto” (che non dispongono di alcun provvedimento del giudice che abbia regolato le modalità di visita), anche in questo caso, se vi è accordo tra i genitori, gli spostamenti sono senz’altro consentiti.
Naturalmente, qualora il genitore che deve esercitare il diritto di visita è un soggetto esposto ad alto rischio di contagio o se il luogo dove intende condurre i figli esporrebbe gli stessi ad un grave pericolo per la loro incolumità, in mancanza di accordo tra gli (ex) coniugi, l'altro genitore potrà adire il tribunale al fine di chiedere una temporanea limitazione o una differente regolamentazione del diritto di visita.
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