Cambia il codice della strada e con esso le sanzioni amministrative.
Dal 1 gennaio 2013 sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada che aumentano del 5,4%, in relazione all’indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo biennale calcolato dall’Istat.
Gli aumenti delle sanzioni sono evidenziate nella circolare del Ministero dell’Interno del 31 dicembre 2012.
A titolo esemplificativo si citano alcuni aumenti che riguardano le sanzioni più comuni; quelle di:
- € 24,00 diventano di € 25;
- € 39,00 diventano di € 41,00;
- € 80,00 diventano di € 84,00;
- € 155,00 diventano di € 163,00, e così via.
Con l’inizio del nuovo anno, il Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012 (Decreto Crescita), ha introdotto l’art. 170 bis al D. Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) che prevede che il contratto di assicurazione R.C.A. abbia durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si risolva automaticamente alla sua scadenza naturale e non possa essere tacitamente rinnovato, in deroga all’art. 1899, primo e secondo comma del Codice Civile”.
“Tale disposizione – continua il Col. del Piano - rende più agevole il controllo da parte degli agenti che effettuano il servizio di polizia stradale in quanto, nel caso di assicurazioni scadute da meno di 15 giorni, viene meno l’oneroso accertamento presso le agenzie assicurative che era volto a verificare se il contratto scaduto avesse avuto o meno tacito rinnovo.
Nulla cambia nell’apparato sanzionatorio, stante l’art. 193 del Codice della Strada che non è stato modificato in tale circostanza.
Con il Decreto Legislativo 59/2011, il sistema legislativo italiano ha recepito due direttive europee (la 2006/126 e la 2009/113) che modificano il Codice della Strada. Il testo di legge modifica ben 21 articoli della normativa precedente, disposizioni che entreranno in vigore il 19 gennaio 2013. Tra i punti salienti della riforma si possono segnalare:
- l’obbligo per i conducenti di ciclomotori e microcar di conseguire una vera e propria patente, la cosiddetta patente AM, che va a sostituire il vecchio “patentino”;
- la soppressione della patente di categoria E, che verrà sostituita da sottocategorie delle patenti C e D;
- l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie per chi non sia in possesso delle abilitazioni professionali richieste per la guida di mezzi specifici, cui si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni;
- le conseguenze nei confronti degli stranieri che commettono un’infrazione: in caso di sospensione della patente, se lo straniero dichiarerà di lasciare l’Italia potrà riavere il documento; in caso di revoca, invece, il Prefetto disporrà l’inibizione alla guida per due anni, che saliranno a tre nel caso di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Gli stranieri giunti in Italia con una patente rilasciata da uno stato extracomunitario, infine, potranno guidare in Italia i veicoli per i quali la patente stessa li abilita per un anno dalla residenza nel nostro stato a condizione che, insieme alla patente di guida, abbiano un permesso internazionale”.
Scrivi commento